#FOCUS / Quando finirà la farsa del Parco Geominerario della Sardegna?

Il Direttore (già condannato dalla Corte dei Conti e a processo il 23 febbraio per abuso d’ufficio e falso ideologico in atti pubblici) è scaduto ma continua a restare al suo posto come se nulla fosse: il tutto nell’assordante silenzio di Ministero, Regione e della “fantasmatica” Commissaria

di Alessandro Baldasserini>

esclusiva #go / contenuto extra: la sentenza della corte dei conti che condanna ciro pignatelli

 FARSA (s. f.): in senso figurato “avvenimento poco serio, situazione che cade nel ridicolo”. Sinonimo: buffonata.

FANTASMATICA (agg.): in senso figurato “che non ha riscontro, se non apparente o soggettivo, nella realtà”. 

Quousque tandem, Catilina, abutere patientia nostra? Parafrasando Marco Tullio Cicerone, potremmo rivolgere tale quesito al Direttore del Parco Geominerario della Sardegna. Essendo laureato (105/110) in “Lettere Moderne”, non dovrebbe essergli faticoso tradurlo; ma noi – non sapendo, come suol dirsi, ne leggere e ne scrivere – lo facciamo comunque, a beneficio dei nostri/e lettori e lettrici: “Fino a quando, Ciro, abuserai della nostra pazienza?”.

Domandare, arrivati a questo punto, è lecito: rispondere sarebbe opportuna cortesia. Non tanto nei confronti di chi scrive bensì dei Sardi, di tutti coloro che in questo Parco hanno creduto, che per questo Parco hanno lottato e ora assistono avviliti, e ormai disillusi, a questa oscena farsa che si protrae nell’assordante silenzio di Ministero, Regione e della Commissaria, “fantasmatica” presenza assurta al ruolo di attrice non protagonista. Come le “tre scimmiette”: nessuno vede, sente e – soprattutto – parla. E andiamo avanti così…

Riepilogando: il Direttore è scaduto il 25 ottobre scorso, tanto che il Parco ha indetto il bando di selezione (scaduto il 10 ottobre) per la nomina del nuovo. Considerato anche il fatto che l’attuale non avrebbe potuto ripresentare la propria candidatura avendo un procedimento penale in corso: infatti, il prossimo 23 febbraio, dovrà presentarsi in Tribunale a Cagliari per rispondere dei reati d’abuso d’ufficio (in concorso con l’ex Presidente, all’epoca dei fatti Commissario, Tarcisio Agus) e di falso ideologico in atti pubblici, non avendo – secondo l’accusa – titoli e requisiti per ricoprire quell’incarico che gli fu, invece, assegnato. Mentre procedeva l’iter del bando, Pignatelli è rimasto al suo posto: però non vi è traccia alcuna di decreti di proroga, e i 45 giorni di “prorogatio” previsti dalla legge, sono peraltro abbondantemente trascorsi. Ma niente: lui continua come se nulla fosse, con il (a questo punto tacito) consenso della Commissaria, firmando Determinazioni, impegni di spesa, effettuando nomine e promozioni e finanche un licenziamento in tronco… Che non risulti decreto di proroga lo si evince dalle sue stesse “determine”, non essendovi mai citato l’atto in premessa come pure dovrebbe essere. E allora, essendo terminato il periodo transitorio per “l’ordinaria amministrazione” in attesa del nuovo Direttore, perchè si trova ancora lì? Vi è da aggiungere che, nel frattempo, il bando di selezione è sparito dai radar, insieme al suo “responsabile del procedimento”: tanto che, fino a oggi, non è stato neppure reso noto quante candidature siano state presentate, figuriamoci la lista dei candidati… In nome di uno strano concetto di “trasparenza” (trasparente, appunto, come un fantasma), sul sito istituzionale del Parco non è stato pubblicato nulla di tutto ciò: in compenso, nella Home Page – sezione “Notizie ed Eventi” -, compare l’augurio di “Buona Pasqua”. Premurosi e previdenti? Peccato che si riferisca a quella del 2021… (vedi foto) auguri Capita, quando aleggiano fantasmatiche presenze…

Per la cronaca, vi è da puntualizzare che la selezione per il nuovo Direttore ha avuto un ritardo in quanto si è dovuto provvedere alla sostituzione di due componenti della Commissione esaminatrice a suo tempo nominata l’8 novembre scorso, mentre i nuovi incarichi sono stati deliberati il 13 gennaio. Con calma, la Commissione si riunirà per valutare i candidati: Presidente è Giuliano Tallone, della Direzione Turismo della Regione Lazio (Lazio? E poi parlano di Regione autonoma…), e segretario (appena promosso da Pignatelli “responsabile Area Tutela e Sviluppo del Territorio”) sarà Alessandro Abis, mentre completano la “squadra” Ginevra Balletto e Marco Efisio Mulas. Nell’attesa – soprattutto del processo – Pignatelli rimane tranquillamente lì. E non c’è da stupirsi: basta leggere il dispositivo della sentenza (che #GO pubblica in esclusiva a seguire) con cui la Corte dei Conti lo ha condannato il 6 novembre 2019 a restituire – quando era Direttore del Parco Nazionale della Maddalena – oltre 36.500 euro di “acconti premio di risultato” che si era indebitamente autoliquidati. In essa, vi si leggono considerazioni del tipo “carenze sulla gestione ordinaria”, “non poteva non conoscere la normativa regolante la materia”, “ha posto in essere atti non consentiti”, “una condotta che non può non qualificarsi gravemente colposa se non addirittura dolosa”, “dimostra il consapevole intendimento del convenuto di violare la normativa vigente al fine di soddisfare un interesse esclusivamente personale”. Il resto della storia lo leggerete nel documento integrale pubblicato di seguito. Buona lettura.

In conclusione: chi può e deve intervenire per fare chiarezza e porre fine a questa farsa? Il Ministero dell’Ambiente, certo; la Regione, che dovrebbe finalmente cominciare a occuparsi (e preoccuparsi) del Parco Geominerario, così come anche la Comunità del Parco; non di meno la Commissaria, magari con un’apposita “seduta spiritica”, che – malgrado il rinvio a giudizio del Direttore – non ha preso alcun provvedimento e non si è nemmeno costituita parte civile al processo nonostante il Consorzio del Parco fosse “persona offesa” (a proposito: in caso di eventuale condanna, chi paga il risarcimento danni?) e continua a far finta di nulla. Tra l’altro, il suo mandato scade a febbraio: il nuovo Ministro dell’Ambiente non perda tempo a cercare una “medium” per evocare un’altra proroga (sarebbe la seconda) e si sbrighi a nominare il suo successore. Di “fantasmi” la Sardegna ne ha da vendere per conto suo, non c’è bisogno d’importarli da Roma.

Esclusiva #GO

la sentenza di condanna della corte dei conti

REPUBBLICA ITALIANA
Sent n 12/2020
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DEI CONTI
SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE SARDEGNA
composta del seguenti magistrati
Angela Silveri
Presidente
Valeria Mistretta
Consigliere
Valeria Motzo
Consigliere relatore
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel giudizio di responsabilita instaurato ad istanza del Procuratore regionale
della Corte dei conti per la Regione Sardegna nei confronti di
PIGNATELLI Ciro

(OMISSIS)

Visto l’atto di citazione depositato in data 9/11/2018, iscritto al n 24436 del registro di segreteria, uditi, nella pubblica udienza del 6/11/2019, il relatore Consigliere ValeriaMotzo e il Pubblico Ministero nella persona del Sostituto Procuratore Generale Andrea Mazzieri, esaminati gli atti e 1 documenti tutti della causa,

ritenuto in FATTO
Con atto depositato in data 9/11/2018 la Procura regionale ha citato in giudizio

PIGNATELLI Ciro, all’epoca dei fatti Direttore dell’Ente Parco Nazionale
dell’Arcipelago di La Maddalena, per ottenerne la condanna al pagamento a favore del citato Ente della somma complessiva di Euro 36 543,47, pari alla somma degli importi indebitamente auto-liquidati dallo stesso convenuto a titolo di anticipo delle indennità di risultato per gli anni 2014 e 2015, comprensiva degli oneri previdenziali e di quelli relativi all’IRAP sostenuti dall’Ente, oltre alle somme dovute per rivalutazione, interessi e spese di

giustizia.
Dseguito si riportano i fatti posti fondamento della contestazione di responsabilità. Con la nota del 28/4/2016 l’Organismo Interno di Valutazione (OIV) dell’Ente Parco Nazionale dell’Arcipelago di La Maddalena segnalava che con le determinazioni 295 del 22/5/2015, 761 dell’11/12/2015 e n 227 del

18/4/2016, il convenuto, in qualità di Direttore dell’Ente, in carica dall’8/5/2013 al 7/5/2016, nelle more della valutazione dell’attività svolta e con riserva dell’attribuzione/scomputo di un saldo positivo/negativo, si era
auto-liquidato un’anticipazione sull’indennità di risultato per gli anni 2014 e 2015 pari, rispettivamente, a Euro 11 500,00 e a Euro 2303,11 (per un totale di Euro 13 803,11 riferito al 2014) e a Euro 13 818,64 (riferito al 2015), al netto degli oneri previdenziali e dell’IRAP L’OIV nella medesima nota precisava, inoltre, che, come evidenziato nell’allegato documento di valutazione dell’attività e dei risultati conseguiti
dalla dirigenza per l’anno 2014 {verbale n 2/2016 del 24/4/2016), il convenuto non aveva raggiunto il risultato minimo per il riconoscimento della premialità nell’esercizio 2014 mentre, con riguardo all’esercizio 2015, non era

stata ancora conclusa la procedura di valutazione Il giudizio negativo pet il 2014 veniva confermato dal Presidente dell’Ente Parco Nazionale dell’Arcipelago di La Maddalena nella relazione sulle performances della direzione datata 3/5/2016 prot. n. 2736/16 Il Consiglio Direttivo dell’Ente, con la delibera del 30/5/2016, 21, prendeva

atto delle predette valutazioni finali relative al mancato raggiungimento da parte del Direttore dell’Ente degli obiettivi stabiliti per 11 2014 Successivamente, l’OIV s1 è espresso negativamente anche con riguardo alle performances rese dalla dirigenza con riguardo all’esercizio 2015 e alla frazione dell’esercizio 2016 (verbali nn 3/2016, 4/2016, 16/2016, note dell’OIV del 17/8/2016 dell’ 1/11/2016). 

Nel documento di valutazione della dirigenza per l’anno 2015 (verbale n. 16/2016 del 15/11/2016) l’Organismo di Valutazione, pur tenendo conto delle giustificazioni fornite da PIGNATELLI, ha affermato che non sussistevano i presupposti per il riconoscimento della premialità per il 2015 (come già avvenuto per il 2014) in quanto non erano stati raggiunti gli obiettivi prefissati, il tutto accentuato da evidenti carenze sulla gestione ordinaria. Idata 7/2/2017 con nota prot 674 del Direttore ff dell’Ente Parco Nazionale dell’Arcipelago di La Maddalena, veniva richiesto al convenuto di

provvedere entro 15 giorni alla restituzione delle somme percepite indebitamente a seguito dell’adozione delle determinazioni n 295 del 22/5/2015, n 761 dell’11/12/2015 e n 227 del 18/4/2016.

In data 16/8/2017, constatato che il convenuto non aveva assunto alcuna iniziativa, la direzione dell’Ente procedeva alla sua costituzione in mora invitandolo ad effettuare entro 30 giorni il versamento della somma di Euro 36 543,47, comprensiva degl oneri previdenziali e di quelli relativi all’IRAP sostenuti dall’Ente, oltre agli interessi e alla rivalutazione monetaria fino al soddisfo. tale diffida il convenuto non ha dato alcun seguito Rutenuti sussistenti tutti gli elementi per la contestazione di responsabilità, la

Procura attrice ha notificato al convenuto l’invito a dedure Nel termine assegnato PIGNATELLI ha fatto pervenire in data 11/7/2018 le proprie controdeduzioni scritte con le quali ha manifestato l’intendimento di provvedere alla restituzione delle somme eventualmente dovute previo un ricalcolo delle stesse. Alla data del 20/9/2018 il Presidente dell’Ente ha confermato che PIGNATELLI non ha effettuato in alcuna misura la

restituzione delle somme contestate. Non essendo state ritenute sufficienti a superare i motivi di addebito le argomentazioni difensive addotte in sede di invito a dedurre, la Procura ha citato in giudizio l’odierno convenuto per il risarcimento del danno arrecato all’Ente Parco Nazionale dell’Arcipelago di La Maddalena. Infatti, ha

evidenziato che PIGNATELLI s1 è auto-liquidato acconti della retribuzione di risultato relativa al 2014 e al 2015 in mancanza della prescritta preventiva valutazione positiva delle performances. A tale proposito e stato posto
l’accento sulla circostanza che la verifica positiva da parte dell’OIV delle performances realizzate dal dirigente è condizione imprescindibile per l’erogazione delle indennità di risultato, iconformità quanto previsto dal

D Lgs n 150/2009 e dallo stesso contratto individuale di lavoro stipulato con il convenuto (artt 6 e 7) Da tale quadro normativo non emerge la possibilità di erogare degli acconti nelle more della valutazione ma, bensì, la necessità di attendere la conclusione del procedimento valutativo prima di effettuare
qualsiasi liquidazione. Con riguardo all’elemento soggettivo, la Procura ha posto in rilievo che PIGNATELLI, nella sua funzione apicale di Direttore dell’Ente, non poteva non conoscere la normativa regolante la materia con riguardo, in particolare, ai rigorosi requisiti richiesti per la liquidazione delle premialità in questione. E’ risultato, pertanto, evidente che PIGNATELLI, nel

liquidarsi acconti della retribuzione di risultato ha posto in essere atti non consentiti in violazione di obblighi derivanti dal rapporto d’impiego con l’Ente ovvero una condotta che non può non qualificarsi gravemente colposa
se non addirittura dolosa La sopraggiunta valutazione non positiva delle performances realizzate dal dirigente ha reso definitivamente indebite le somme percepite che il convenuto, quindi, avrebbe dovuto restituire.
Il giudizio veniva chiamato all’udienza pubblica dell’11 aprile 2019. In quella occasione, accertato che non risultavano rispettati i termini previsti dall’art. 88, comma 3, CGC che il convenuto non si era costituito in giudizio, stata emessa l’ordinanza 38/2019 disponendo il rinnovo della notifica la

fissazione della nuova udienza del 6 novembre 2019. Il convenuto non si è costituito in giudizio. All’udienza del 6 novembre 2019 il Pubblico Ministero, in relazione alla mancata costituzione del convenuto, ha evidenziato la regolarità della notifica dell’atto di citazione che e stata effettuata, conformemente all’ordinanza n. 38/2019 con cui la Sezione ha disposto la rinnovazione della notifica dell’atto di citazione, presso l’ultima residenza conosciuta del convenuto, nel rispetto delle formalità previste dall’art 143 cpc e dei termini di cui all’art. 88, comma 3°, CGC Ha, quindi, chiesto che sia dichiarata la contumacia del convenuto. Nel merito, il Pubblico Ministero ha confermato le conclusioni agli atti ribadendo che le somme che il convenuto si e auto-liquidato sono prive di alcuna giustificazione essendo intervenuta una valutazione negativa delle performances da parte dell’OIV.

DIRITTO
1) Delle questioni pregiudiziali
In via pregiudiziale, stante la mancata costituzione in giudizio del convenuto, s1 osserva che questi non ha eletto domicilio in sede Istruttoria e, quindi, come previsto dall’art 88, comma 5, del CGC, la notifica dell’atto di citazione è stata correttamente effettuata presso l’ultima residenza conosciuta dei convenuto. Si osserva, inoltre, che essendo risultato irreperibile, sono state correttamente assolte dall’Ufficiale giudiziario le formalità
previste dall’art. 143cpc. Infine, tenuto conto che la notifica disposta a seguito dell’ordinanza
n 38/2019 s1e perfezionata il ventesimo giorno successivo al deposito di copia dell’atto presso la casa comunale dell’ultima residenza e, cioè, il 20 maggio 2019, risulta rispettato il termine che deve intercorrere, ai sensi dell’art 88, comma 3, CGC, tra la notifica dell’atto di citazione il giorno dell’udienza. La ritualità della notifica implica che debba darsi atto della contumacia del convenuto senza che sia necessario disporre la rinnovazione della notifica la fissazione di una nuova udienza

2) Del merito della causa
Il Collegio condivide appieno l’impianto accusatorio avuto riguardo sia alla sussistenza del danno erariale che all’elemento psicologico che ha contraddistinto la condotta posta in essere da PIGNATELLI Ciro.

La corresponsione alla dirigenza della retribuzione di risultato, così come previsto dal D DLgs n 150/2009 e dal contratto individuale di lavoro (artt 6 e 7), presuppone la previa verifica e valutazione degli obiettivi raggiunti da
parte dell’Organismo Indipendente di Valutazione (OIV). Iquadro normativo, così come sopra delineato, non consente che in attesa dell’avvio della conclusione del procedimento di valutazione siano liquidati

degli acconti delle premialità in questione. Tuttavia, il convenuto ha adottato le determinazioni n 295 del 22/5/2015, n
761 dell’ 11/12/2015 e n 227 del 18/4/2016 con le quali si è auto-liquidato un’anticipazione dei predetti emolumenti per gli anni 2014 e 2015 pari, rispettivamente, a Euro 13 803,11 (Euro 11 500,00 + Euro 2303,11) e a Euro 13 818,64, al netto degli oneri previdenziali e di quelli relativi all’IRAP a carico dell’Ente.

Le indennità in questione sono risultate assolutamente ingiustificate dal momento che la successiva valutazione condotta dall’OIV dell’attività svolta dal convenuto negli esercizi 2014 e 2015 non ha dato esiti positivi,
evidenziando 1 mancato raggiungimento degli obiettivi minimi prefissati per iconseguimento delle premialità.

A seguito della notifica dell’invito a dedurre il convenuto ha depositato in data 11/7/2018 una memoria difensiva con la quale, nel contestare gli esiti negativi a cui e pervenuto l’OIV, ha evidenziato carenze del procedimento di valutazione sostenendo che sarebbe mancata, seppure più volte richiesta, una
puntuale verifica delle attività da lui realizzate ai fini della quantificazione della retribuzione di risultato per le annualità 2014 e 2015 e, quindi, del conguaglio dovuto ovvero di quello maturato a credito. Tuttavia, da un lato, non risulta che il convenuto abbia contestato nelle sedi appropriate le valutazioni finali sull’attività svolta negli anni 2014 2015, mente, dall’altro lato, dagli atti del procedimento di valutazione predisposti

dall’OIV risulta un’attenta analisi delle performances del dirigente, la pesatura degli obiettivi raggiunti, la partecipazione in contraddittorio del Direttore le cui osservazioni controdeduzioni in alcuni casi hanno condotto ad una migliore valutazione del grado di raggiungimento degli obiettivi, seppure inferiore al minimo necessario per 11 conseguimento delle premialità. Non vi è dubbio, quindi, che alla luce dell’accertato mancato raggiungimento degli obiettivi prefissati, le somme riscosse da PIGNATELLI titolo di

anticipo della retribuzione di risultato costituiscano danno per l’Ente Parco Nazionale dell’Arcipelago di La Maddalena in quanto indebitamente conseguite dal convenuto in carenza dei prescritti presupposti.
Non vi e dubbio, inoltre, che la condotta posta in essere dal convenuto sia stata contraddistinta dalla colpa grave per avere con inescusabile negligenza posto in essere atti contrari agli obblighi derivanti dal rapporto di impiego auto- liquidandosi acconti della retribuzione di risultato non previsti dalla normativa di settore ne dal contratto individuale di lavoro. Evidente, inoltre, che una volta intervenuta la valutazione negativa da parte dell’OIV, risultata definitivamente acclarata la non spettanza delle indennità percepite, la mancata restituzione di quanto indebitamente conseguito dimostra il consapevole intendimento del convenuto di violare la normativa vigente al fine di soddisfare un interesse esclusivamente personale. Tutto ciò considerato, deve essere emessa nei confronti di PIGNATELLI Ciro

pronuncia di condanna in favore dell’Ente Parco Nazionale dell’Arcipelago di La Maddalena per l’importo di Euro 36 543,47, pari agli acconti sulle indennità di risultato auto-liquidati oltre agli oneri previdenziali e a quelli

relativi all’IRAP sostenuti dall’Ente. Su tale somma e, altresì dovuta, in conformità al prevalente indirizzo di questa

Corte, la rivalutazione monetaria da calcolarsi, secondo gli indici ISTAT, a decorrere dalle date delle determinazioni di auto-liquidazione fino alla pubblicazione della presente sentenza ovvero, per
Euro 15 214,5 dal 22/5/2015 (Euro 11 500,00 compenso + Euro 2 737,00 oneri previdenziali + Euro 977,50 IRAP),
Euro 3 047,01 dall’11/12/2015 (Euro 2 303,11 compenso + Euro 548,14 oneri previdenziali + Euro 195,76 IRAP),
Euro 18 282,06 dal 18/4/2016 (Euro 13 818,64 compenso + Euro 3 288,84 oneri previdenziali + Euro 174,58 IRAP).
Dalla data di detta pubblicazione sono, altresì, dovuti, sulla somma come sopra complessivamente rivalutata, gli interessi nella misura del saggio legale, fino all’effettivo pagamento Le spese seguono la soccombenza, ai sensi degli artt 91cpc e 31 del CGC approvato con il DLgs n 174/2016.
PER QUESTI MOTIVI
la Corte dei conti, Sezione Giurisdizionale per la Regione Sardegna, definitivamente pronunciando
dichiara la contumacia del convenuto, condanna PIGNATELLI Ciro a pagare a titolo di
risarcimento del danno in favore dell’Ente Parco Nazionale dell’Arcipelago di La Maddalena l’importo
di Euro 36 543,47 (diconsi Euro trentaseimilacinquecentoquarantatre/47), oltre la rivalutazione monetaria e gli interessi legali da calcolarsi nel modo e con le decorrenze precisati in motivazione,
condanna, altresì, il convenuto soccombente al pagamento in favore dello Stato delle spese processuali che fino alla presente fase di giudizio si liquidano nell’importo di Euro 660,17 (diconsi Euro seicentosessanta/17).

Così deciso in Cagliari, nella camera di consiglio del 6 novembre 2019.

Lascia un commento